La caratteristica della “connessione” dell’attività di produzione di energia fotovoltaica è sempre presente nel caso in cui la produzione di energia sia pari a 260.000 kwh.
Nell’ipotesi in cui, invece, tale produzione sia superiore l’eccedenza è considerata connessa laddove sia presente uno dei seguenti requisiti:
- gli impianti sono integrati su strutture aziendali esistenti;
- il volume di affari derivante dall’attività agricola è superiore al volume di affari della produzione di energia fotovoltaica eccedente i 260.000 kwh all’anno;
- è dimostrato il possesso di un ettaro di terreno per ogno 10 kW di potenza installata eccedente il suddetto limite di 260.000 kwh all’anno ed il limite di 1 Mw per azienda.
Con particolare riferimento al requisito descritto al precedente punto 2., per dimostrare la connessione è necessario considerare il volume di affari complessivo e non quello relativo al singolo impianto.
(Agenzia delle Entrate, 22 gennaio 2024, Risposta n.11/2024)