Nel caso in cui in seguito alla stipula di un contratto preliminare di compravendita di un terreno quest’ultimo sia sottoposto ad un vincolo di esproprio mediante il cambiamento del piano urbanistico di riferimento, allora la parte acquirente ha la possibilità di richiedere la risoluzione del contratto preliminare in base al principio della c.d. “presupposizione” (denominato anche “condizione non espressa”). Quest’ultima è rinvenibile ogni volta che dal contenuto del contratto sia possibile ricavare che le parti contraenti lo abbiano stipulato subordinatamente all’esistenza di una determinata situazione di fatto da considerarsi come presupposto imprescindibile della loro volontà.
(Cass., 14 maggio 2024, n.13435)