In tema di usucapione relativa ad un terreno agricolo non è sufficiente la coltivazione del fondo, dato che tale attività è pienamente compatibile con una relazione materiale fondata su un titolo convenzionale o sulla mera tolleranza del proprietario e non è comunque idonea ad escludere i terzi dal godimento del bene. Risulta, invece, sufficiente a configurare l’usucapione la recinzione del fondo, in quanto la stessa non permette il godimento da parte di altri del terreno stesso.
(Cass., 11 gennaio 2024, n.1121)