Per poter affermare che il compossesso si è trasformato in possesso esclusivo è sempre necessaria la presenza di un’inequivoca volontà di possedere non più uti condominus ma uti dominus. Tale volontà è dimostrabile mediante la comunicazione, anche tramite modalità informali, agli altri comproprietari dell’intenzione di possedere la cosa in via esclusiva. Di conseguenza, non ha alcuna rilevanza l’astensione degli altri partecipanti dall’uso della cosa comune.
(Cass., 07 febbraio 2024, n.3493)