News

Svolgimento delle assemblee societarie in modalità telematica

L’articolo 3, comma 13 duodecies del Dl 215/2023 (c.d. Milleproroghe) e l’articolo 11, comma 2, del Ddl Capitali comportano la reviviscenza all’articolo 106 del Dl 18/2020 che disciplinava lo svolgimento emergenziale delle assembleee delle società e degli enti durante la pandemia da Covid-19.

Più in particolare, il Dl c.d. “Milleproroghe” prevede la validità dell’articolo 106 fino al 30 aprile 2024, mentre il Ddl c.d. “Capitali” dispone la validità di tale articolo fino al 31 dicembre 2024.

Nello specifico, torna in vigore quanto segue:

  1. nelle società quotate la possibilità di svolgimento delle assemblee obbligando i soci a non intervenire in assemblea personalmente, ma con conferimento di un’apposita delega al rappresentante designato;
  2. l’obbligo di intervenire in assemblea soltanto mediante la delega al rappresentante designato anche per le società con azioni ammesse alla negoziazione su un sistema multilaterale di negoziazione, per le società con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante, per le banche popolari e le banche di credito cooperativo, per le società cooperative e le società mutue assicuratrici;
  3. negli enti non societari e nelle società diverse da quelle quotate, la possibilità di convocazione dell’assemblea consentendo o imponendo ai partecipanti di intervenire anche o solo con modalità telematiche, anche nel caso in cui lo Statuto non preveda tale modalità.