Nell’ipotesi di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio di una società di persone, la responsabilità di quest’ultimo verso i terzi per le obbligazioni sociali contratte anteriormente si protrae finché dura il rapporto sociale, dato che il termine “responsabilità” ex art. 2290 c.c. allude non al momento in cui l’obbligazione è sorta, ma a quello in cui è divenuta esigibile ed è rimasta inadempiuta.
(Cass., 23 ottobre 2023, n.29306)