Nell’ipotesi in cui il Notaio rogante non adempia all’obbligo accessorio relativo alla verifica della libertà e della disponibilità del bene ogetto di un atto di compravendita è configurabile una sua responsabilità extracontrattuale per il danno provocato ai terzi pregiudicati dalla sua attività negligente. Tale danno deve essere parametrato alla situazione economica nella quale il terzo danneggiato si sarebbe trovato nel caso in cui il Notaio avesse adempiuto in modo diligente alla propria prestazione.
(Cass., 18 luglio 2024, n.19849)