Secondo il combinato disposto degli artt. 2471-bis e 2352 c.c., il socio, la cui quota sia stata ceduta in pegno, conserva il diritto a impugnare la deliberazione assembleare cui abbia partecipato il creditore pignoratizio, dato che che il voto favorevole di quest’ultimo non preclude al titolare della partecipazione l’esercizio dei poteri amministrativi derivanti dal proprio status e, tra questi, quello di impugnare le deliberazioni contrarie alla legge o all’atto costitutivo.
(Cass., 10 giugno 2024, n.16047)