Nel procedimento per la reintegrazione della quota di legittima, il momento dell’apertura della successione rileva per calcolare il valore dell’asse ereditario, stabilire l’esistenza e l’entità della lesione della legittima, nonché determinare il valore dell’integrazione spettante al legittimario leso, sicché quest’ultima, ove avvenga mediante conguagli in denaro nonostante l’esistenza, nell’asse, di beni in natura, deve essere adeguata, mediante rivalutazione monetaria, al mutato valore del bene al quale il legittimario avrebbe diritto.
(Cass., 21 dicembre 2023, n.35738)