La rinuncia al diritto di servitù deve rivestire, ai sensi dell’art. 1350 n. 5 cc, la forma scritta, sotto pena di nullità. Di conseguenza, quest’ultima non può risultare da fatti concludenti né può essere provata con testi o da un atto di ricognizione o di accertamento.
(Cass., 21 febbraio 2024, n.4646)