Nell’ipotesi in cui un condomino si allontani volontariamente dal luogo di svolgimento dell’assemblea con relativa presa d’atto a verbale senza partecipare alla votazione, per lo stesso il termine di 30 giorni previsto dall’art. 1137, comma 2 c.c. per l’impugnazione delle delibere assembleari annullabili non decorre dal giorno della delibera, ma da quello di ricevuta comunicazione.
(Cass., 15 febbraio 2024, n.4191)