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Il diritto di veduta su fondo altrui

Il proprietario di un edificio non può aprire una veduta su di un cortile altrui a vantaggio dell’immobile di sua esclusiva proprietà, dato che si tratterebbe di una servitù a carico del fondo altrui, salvo che non sia configurabile un diritto di veduta, che trovi fondamento in una previsione pattizia a titolo derivativo o a titolo originario.

(Cass., 23 febbraio 2024, n.4816)