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Esecuzione in forma specifica e riserva di nomina

Nell’ipotesi di stipula di un contratto preliminare di compravendita per persona da nominare con previsione che la nomina debba avvenire entro la data di stipula dell’atto definitivo, la nomina è valida solo se la sua comunicazione alla controparte, con la relativa accettazione, è contenuta nella domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c.

Laddove, invece, la nomina avvenga in corso di causa, il contratto per persona da nominare è destinato a produrre effetti tra le parti originarie per tardività della nomina, ove tale tardività sia prontamente eccepita.

(Cass, 10 novembre 2023, n.31332)