In tema di edilizia popolare ed economica, l’art. 35 della l. n. 865 del 1971 fissa esclusivamente il prezzo massimo di cessione degli alloggi. Ne consegue che il proprietario del bene edificato a seguito di convenzione stipulata dal comune con il costruttore in forza della citata disposizione, in assenza di una clausola, nella convenzione, di determinazione del prezzo di cessione degli alloggi ovvero dei criteri per determinarlo, non è sottoposto al vincolo di rivendere il bene ad un determinato prezzo.
(Cass., 05 gennaio 2024, n.377)