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Donazione indiretta ed imposta

Nel caso di donazioni indirette e di donazioni informali non scatta l’obbligo di pagamento dell’imposta, dato che non è presente un obbligo di registrazione. Più in particolare, la tassazione è obbligatoria soltanto nei seguenti casi:

  1. la liberalità risulta da atto soggetto a registrazione;
  2. la liberalità è sottoposta volontariamente a registrazione;
  3. l’effettuazione della liberalità è dichiarata nella procedura di accertamento di tributi, se la stessa ha un valore superiore ad un milione di euro.

Infine, nel caso in cui la donazione indiretta risulti da un atto soggetto a registrazione, non è obbligatorio registrare l’atto anche come donazione, dato che la normativa in materia di tassazione delle liberalità indirette prevede la facoltà del contribuente di effettuare la registrazione volontaria ed il potere dell’amministrazione finanziaria di accertare le liberalità indirette soltanto quando la liberalità superiore ad un milione di euro risulti da dichiarazione dell’interessato nell’ambito di procedimenti di accertamento tributario.

(Cass., 20 marzo 2024, n.7442)