Nell’ipotesi di donazione deve presumersi sussistente il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi), laddove l’attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un’obbligazione, neanche morale o etica. Inoltre, tale spirito di liberalità non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.
(Cass., 10 gennaio 2024, n.982)