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Donazione e revocazione per ingratitudine

L’ingiuria grave, richiesta dall’art. 801 c.c. quale presupposto necessario per la revocabilità di una donazione per ingratitudine, si caratterizza per la manifestazione esteriore del comportamento del donatario, che deve dimostrare un durevole sentimento di disistima delle qualità morali del donante e mancare rispetto alla dignità del donante.

(Cass., 12 febbraio 2024, n.3811)