Nell’ipotesi in cui il donante all’interno dell’atto di donazione dispensi il donatario dall’imputazione, tale dispensa sempre essere revocata unilateralmente dal donante anche mediante il suo testamento. In quest’ultimo caso però la dispensa deve essere espressa e non può ritenersi presente in un testamento dove il testatore attribuisce la quota disponibile ad un erede diverso dal donatario.
(Cass., 08 febbraio 2024, n.3352)