Nel caso in cui sia presente una divisione senza conguagli quest’ultima ha natura dichiarativa e non traslativa. Di conseguenza, è soggetta ad imposta di registro con aliquota all’1%, purché la quota di fatto attribuita a ciascun condividente corrisponda alla quota di diritto a ciascuno spettante.
Nell’ipotesi in cui, invece, nella divisione con conguaglio l’eccedenza di valore deve essere qualificata come vendita ed assoggettata all’imposta sui trasferimenti.
(Cass., 23 febbraio 2024, n.4858)