Il credito del professionista incaricato dal debitore per l’accesso alla procedura di concordato preventivo può essere escluso dal concorso nel successivo e consecutivo fallimento, ove si accerti, sulla base delle prove, ancorché non evidenti, fornite in giudizio, l’inadempimento dell’istante alle obbligazioni assunte ovvero la sua partecipazione ad attività fraudatorie poste in essere dal debitore.
(Cass., 20 dicembre 2023, n.35554)