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Contratto preliminare e immobile sociale viziato

Le quote delle società di capitali sono beni di secondo grado, non totalmente distinti e separati da quelli ricompresi nel patrimonio sociale, con conseguente applicabilità dell’art. 1497 del codice civile per vizi attinenti ai beni patrimoniali, e non direttamente alla quota, solo a fronte di specifiche garanzie contrattuali, anche diversamente qualificate, evincibili dal contratto (riferimenti alla consistenza del patrimonio sociale o a particolari caratteristiche dei beni in esso ricompresi).

(Cass., 18 luglio 2024, n.19833)