Ai fini del condono sono da considerarsi ultimati gli edifici completati almeno al rustico, vale a dire gli immobili che risultano mancanti solo delle finiture (infissi, pavimentazione, tramezzature interne), ma necessariamente comprensivi delle tamponature esterne, che realizzano in concreto i volumi, rendendoli individuabili ed esattamente calcolabili.
(Consiglio di Stato, Sezione VI, 12 febbraio 2024, n.1394)