In tema di imposta di regitro e dei relativi benefici per l’acquisto della prima casa, ai fini della fruizione degli stessi, il requisito della residenza nel Comune in cui è ubicato l’immobile deve essere riferito alla famiglia. Quindi nel caso di acquisto in comunione legale dei beni rileva soltanto che l’immobile acquistato sia destinato a residenza familiare, mentre non assume rilievo la circostanza che uno dei coniugi non abbia la residenza anagrafica in tale Comune.
(Cass., 03 novembre 2023, n.30594)