In tema di agevolazioni c.d. “Prima Casa” l’ “idoneità” dell’abitazione pre-posseduta deve essere valutata sia sotto il profilo oggettivo (effettiva inalienabilità) che sotto quello soggettivo (fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative). Di conseguenza, tale agevolazione trova applicazione anche nell’ipotesi in cui sia presente la disponibilità di un alloggio, ma quest’ultimo non sia idoneo a soddisfare le esigenze abitative dell’interessato per dimensioni e caratteristiche complessive.
(Cass., 03 novembre 2023, n.30585)