Nell’ipotesi in cui i coniugi si trovino in comunione legale dei beni e sia costruito un edificio su un’area di terreno acquistata quale bene personale da uno di essi, tale costruzione deve considerarsi bene personale, dato che si applicherà l’istituto dell’accessione, così come disciplinato dall’art. 934 c.c., che prevede un acquisto a titolo originario senza la necessità di apposita manifestazione di volontà. Di conseguenza, non troverà applicazione l’articolo 177 comma 1 c.c. che riguarda gli acquisti a titolo derivativo ed il coniuge non proprietario che abbia contribuito alle spese di costruzione dell’edificio potrà soltanto richiedere la ripetizione delle stesse.
(Cass., 22 aprile 2024, n.10727)