La formalità relativa alla trascrizione dell’accettazione tacita di eredità non rientra nel principio di assorbimento previsto dall’articolo 10 del decreto legislativo 23/2011, dato che tale trascrizione non costituisce una formalità conseguente alla vendita immobiliare, ma piuttosto antecedente alla stessa.
Di conseguenza, per tale trascrizione è osservata la tassazione ordinaria con versamento della relativa imposta ipotecaria, della tassa ipotecaria e dell’imposta di bollo.
(Cass., 24 luglio 2024, n.20520)