Nell’ipotesi di fusione per incorporazione con conseguente estinzione della società incorporata e successione della società incorporante in tutti i rapporti giuridici riguardanti quest’ultima e di insolvenza della società incorporata, si applica l’articolo 10 della legge fallimentare. Di conseguenza, la società incorporata è soggetta a fallimento nei limiti di tempo previsti da tale norma e, quindi, per la corretta instaurazione del contraddittorio ai sensi dell’articolo 15 della medesima legge fallimentare il soggetto debitore destinatario della notifica del ricorso e dell’avviso di convocazione è la società incorporata.
(Cass., 03 luglio 2024, n.18261)