Per la classificazione del mutuo di scopo è necessario che la clausola di destinazione coinvolga l’interesse diretto o indiretto dell’istituto finanziatore, non essendo sufficiente che siano indicati i motivi dell’erogazione senza che sia presente un programma contrattuale volto alla loro realizzazione.
(Cass., 05 giugno 2024, n.15695)