Nell’ipotesi in cui all’interno di un contratto di compravendita sia indicata come modalità di pagamento la compensazione di un credito vantato dalla parte acquirente nei confronti della parte venditrice tale clausola non è soggetta ad autonoma imposta di registro, trattandosi di una mera modalità di corresponsione del prezzo.
(Cass., 11 aprile 2024, n.9800)