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Donazione e spirito di liberalità

Nell’ipotesi di donazione deve presumersi sussistente il requisito dello spirito di liberalità (cd. animus donandi), laddove l’attribuzione avvenga senza corrispettivo e senza costituire adempimento di un’obbligazione, neanche morale o etica. Inoltre, tale spirito di liberalità non può essere escluso sulla base di atti esterni al contratto.

(Cass., 10 gennaio 2024, n.982)