Nel caso in cui in una delibera assembleare relativa all’aumento o alla riduzione per perdite del capitale sociale sia menzionato un finanziamento soci stipulato in forma orale, non è applicabile l’imposta di registro laddove l’intero importo del finanziamento sia utilizzato per la copertura dell’aumento o della riduzione di capitale sociale.
La motivazione di tale affermazione risiede nel tenore letterale dell’articolo 22, comma 2 del DPR 131/1986 secondo il quale l’enunciazione di contratti verbali non soggetti a registrazione in termine fisso non dà luogo all’applicazione dell’imposta di registro quando gli effetti delle disposizioni enunciate sono già cessati o cessano in forza di un atto che contiene l’enunciazione.
(Cass, 18 gennaio 2024, n.1960)