Nel giudizio davanti al commissario per la liquidazione di usi civici rivestono la qualità di contraddittori necessari tutti i soggetti che, pretendendo di esercitare usi civici sul fondo, ne abbiano fatto rituale comunicazione, senza che rilevi il termine decadenziale di sei mesi dall’entrata in vigore della legge n.1766 del 1927, salvo che si tratti di terreni non appartenenti al demanio universale o comunale, ai sensi dell’articolo 3, primo e secondo comma della suddetta legge n.1766 del 1927.
(Cass., 04 ottobre 2023, n.28009)