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Usucapione e fallimento

La pronunzia della sentenza dichiarativa del fallimento e la sua trascrizione, ai sensi dell’art. 88 della Legge fallimentare, non interrompono il tempo per l’acquisto del diritto di proprietà, conseguendo l’interruzione del possesso solo all’azione del curatore tesa al recupero del bene mediante spossessamento del soggetto usucapente, nelle forme e nei modi prescritti dagli artt. 1165 e 1167 c.c.

(Cass., 18 ottobre 2023, n.28880)