Ai fini dell’opponibilità ai terzi della servitù costituita in occasione di un atto di compravendita è necessario che quest’ultima risulti da una nota di trascrizione separata rispetto a quella della compravendita.
Inoltre, l’inserimento della servitù all’interno del quadro D della nota di trascrizione dell’atto di compravendita ha valenza di mera pubblicità notizia.
(Cass., 16 ottobre 2023, n.28694)
Compravendita, per la costituzione di servitù note di trascrizione separate

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Ott